Art. 7.
(Centro per lo spettacolo nelle scuole e nelle università).

      1. Nell'ambito degli indirizzi stabiliti all'articolo 2, al fine di promuovere e di sostenere le attività dello spettacolo dal vivo destinate ai giovani e ai bambini, anche nell'ambito delle attività didattiche scolastiche, è istituito presso la competente Direzione generale del Ministero dei beni e delle attività culturali il Centro per lo spettacolo nelle scuole e nelle università. Il Centro dispone di uno specifico finanziamento la cui entità è definita nell'ambito degli indirizzi generali e delle priorità stabiliti dalla Commissione, nel limite dei finanziamenti erogati ai sensi dell'articolo 9.
      2. Allo scopo di organizzare gli eventi e le attività didattiche previsti all'articolo 8, comma 1, lettera b), è istituito, presso la Direzione generale di cui al comma 1, un ufficio di coordinamento, con una propria rappresentanza decentrata in ciascuna regione, con il compito di promuovere e distribuire le attività di spettacolo all'interno delle strutture scolastiche e universitarie.